Cyberbullismo al femminile: dalla tutela alla prevenzione, il ruolo del diritto in un mondo connesso
- Avv. Maila Pistola
- 24 feb
- Tempo di lettura: 12 min
Il tema che mi è stato affidato oggi tocca una delle sfide più complesse e urgenti del nostro tempo giuridico: il cyberbullismo al femminile nell'epoca dell'emergenza digitale.

Un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti, richiedendo al diritto una risposta
articolata che sappia coniugare tutela immediata e prevenzione strutturale, in un contesto in cui la tecnologia ha trasformato radicalmente le modalità di interazione sociale e, purtroppo, anche quelle di perpetrazione della violenza.
L'emergenza digitale e la vulnerabilità femminile: un quadro in evoluzione
L'emergenza sanitaria degli ultimi anni ha accelerato processi di digitalizzazione già in
corso, trasformando radicalmente le modalità di interazione sociale e creando nuovi spazi di vulnerabilità, particolarmente per le donne e le ragazze.
La dimensione dell'emergenza non è solo quantitativa ma qualitativa: il cyberbullismo femminile si manifesta attraverso forme specifiche di aggressione digitale che sfruttano stereotipi di genere, sessualizzazione forzata e dinamiche di controllo che trovano nel web un amplificatore devastante.
Le caratteristiche peculiari del cyberbullismo al femminile lo distinguono nettamente dalle forme tradizionali di violenza online.
Le donne sono esposte a forme specifiche di aggressione che includono il revenge porn, lo stalking digitale, il body shaming, lo slut shaming e forme sofisticate di isolamento sociale che possono avere conseguenze psicologiche durature e, nei casi più gravi, spingere le vittime verso gesti estremi.
L'ambiente digitale presenta caratteristiche che amplificano l'impatto di queste forme di
violenza: la persistenza dei contenuti online, la loro replicabilità infinita, l'anonimato degli
aggressori e la dimensione globale della rete creano un ecosistema in cui la violenza può
perpetuarsi indefinitamente. Come stabilito dall'articolo 98-terdecies del Codice delle
comunicazioni elettroniche, le misure nazionali in materia di accesso a servizi e
applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica devono rispettare la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, ponendo un principio fondamentale di
bilanciamento tra libertà digitali e tutela dei diritti.
Il quadro normativo: un sistema in costruzione
Il legislatore italiano ha mostrato crescente sensibilità verso questi fenomeni, costruendo
un apparato normativo che si articola su più livelli e che rappresenta uno dei più avanzati
in Europa. L'articolo 612-bis del codice penale sugli atti persecutori rappresenta il primo
baluardo contro lo stalking digitale, prevedendo un aggravamento della pena quando il
fatto è commesso "attraverso strumenti informatici o telematici" e un'ulteriore aggravante
quando la vittima è una donna in stato di gravidanza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, come evidenziato dalla Cassazione penale con sentenza n. 2480/2025, il delitto di stalking si integra attraverso la necessaria
reiterazione di comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, specificando che "rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi un'indebita ingerenza, immediata o mediata, nella vita privata della vittima attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e libertà psichica".
Particolarmente significativo è l'articolo 612-ter del codice penale, che punisce la
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn.
La norma prevede un aggravamento quando i fatti sono commessi "attraverso strumenti
informatici o telematici" e quando la vittima è "una donna in stato di gravidanza", riconoscendo implicitamente la particolare vulnerabilità femminile in questo ambito.
La Cassazione penale con sentenza n. 33230/2024 ha chiarito che i reati di atti
persecutori e revenge porn concorrono tra loro e non configurano un'ipotesi di reato
complesso, in quanto presentano elementi costitutivi e beni giuridici tutelati differenti.
La Corte ha inoltre precisato che "la nozione di contenuto sessualmente esplicito non è
limitata alla rappresentazione di organi genitali o atti sessuali, ma comprende anche
immagini di altre parti erogene del corpo ritratte in un contesto che evochi la sessualità".
La tutela preventiva: innovazioni normative e strumenti di protezione
Il Codice della privacy, all'articolo 144-bis, introduce un meccanismo di tutela preventiva
per il revenge porn di particolare rilevanza, consentendo la segnalazione al Garante anche prima che la diffusione avvenga, quando sussiste il "fondato motivo di ritenere" che materiale sessualmente esplicito "possa essere oggetto di invio, consegna, cessione,
pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il consenso".
Questa disposizione rappresenta un'innovazione fondamentale nel panorama giuridico
europeo, introducendo un sistema di tutela anticipata che consente di intervenire prima
che il danno si concretizzi. Il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della
segnalazione, può adottare provvedimenti di blocco immediato, mentre i gestori delle
piattaforme digitali sono tenuti a conservare il materiale oggetto della segnalazione per
dodici mesi a fini probatori.
La normativa prevede inoltre che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti
audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, debbano indicare
senza ritardo al Garante un recapito per la comunicazione dei provvedimenti, con sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempimento.
Le sfide dell'identificazione e della giurisdizione
Una delle sfide principali nel contrasto al cyberbullismo femminile risiede
nell'identificazione degli autori e nella determinazione della giurisdizione applicabile. Il
cyberbullismo spesso coinvolge piattaforme internazionali, server ubicati in paesi diversi e utenti che possono agire da qualsiasi parte del mondo, complicando enormemente
l'azione repressiva.
La Cassazione penale con sentenza n. 10692/2024 ha affrontato questa problematica,
stabilendo che "l'identificazione dell'autore dei reati commessi mediante profilo social può fondarsi su elementi quali l'intestazione del profilo, la presenza della foto dell'imputato, l'associazione con utenze telefoniche riconducibili al suo nucleo familiare, nonché il riconoscimento effettuato dalla persona offesa anche attraverso videochiamate
intercorse".
L'articolo 174-sexies della legge sul diritto d'autore impone ai prestatori di servizi di
accesso alla rete, ai gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società
dell'informazione di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria le condotte
penalmente rilevanti di cui vengono a conoscenza, delineando un modello di
collaborazione tra piattaforme e autorità che potrebbe essere esteso e rafforzato per
contrastare più efficacemente la violenza online di genere.
La giurisprudenza di merito: orientamenti consolidati e nuove prospettive
La giurisprudenza di merito ha sviluppato orientamenti consolidati che chiariscono i
contorni applicativi delle norme. La sentenza del Tribunale penale di Torino n. 1520/2023
ha stabilito che "è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, che il contenuto
coinvolga parti erogene del corpo umano in condizioni o contesti tali da evocarne la
sessualità, come nel caso di riprese di toccamenti lascivi e baci appassionati".
Il Tribunale penale di Bari con sentenza n. 4251/2023 ha chiarito che "integra il delitto di
stalking la condotta reiterata di minacce e molestie realizzata anche attraverso l'utilizzo di mezzi telematici e social network, consistente nell'invio ossessivo di messaggi, mail e
telefonate dal contenuto intimidatorio e denigratorio, nonché nella creazione di falsi profili social riconducibili alla vittima".
Particolarmente significativa è la sentenza della Cassazione penale n. 37388/2021, che ha precisato come "la sottrazione dei supporti informatici contenenti immagini o video intimi si configura anche quando l'acquisizione del materiale avviene mediante minaccia alla vittima di divulgare altri contenuti privati preesistenti, inducendola così a trasmetterli contro la propria volontà".
La violenza sessuale digitale: nuove frontiere del diritto penale
Un aspetto particolarmente inquietante del cyberbullismo femminile è rappresentato dalla violenza sessuale digitale, fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti durante l'emergenza sanitaria. La Cassazione penale con sentenza n. 10692/2024 ha stabilito un principio fondamentale, chiarendo che "integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi, mediante minacce di violenza fisica o di diffusione di precedente materiale pornografico spontaneamente ricevuto, costringe la vittima a produrre e trasmettere per via telematica nuove immagini o video che la ritraggono in atti di autoerotismo, non essendo necessario il contatto fisico tra agente e persona offesa per la configurazione del reato".
Questa pronuncia segna un'evoluzione fondamentale nella giurisprudenza di legittimità,
riconoscendo che la violenza sessuale può realizzarsi anche attraverso strumenti di
comunicazione a distanza come telefono, videochiamate o chat, quando il reo costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente.
La tutela della privacy e la protezione dei dati personali
La dimensione della privacy assume particolare rilevanza nel contrasto al cyberbullismo
femminile. L'articolo 167-bis del Codice della privacy punisce la comunicazione e
diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, prevedendo la
reclusione da uno a sei anni per chi comunica o diffonde, al fine di trarre profitto o arrecare danno, archivi automatizzati contenenti dati personali.
L'articolo 132-quater del Codice della privacy impone ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica di informare gli abbonati sui rischi di violazione della sicurezza
della rete, con particolare attenzione in caso di minori di età, utilizzando un linguaggio
chiaro e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato.
La protezione delle vittime minori
Un aspetto di particolare gravità del cyberbullismo femminile riguarda le vittime minori.
L'articolo 600-ter del codice penale sulla pornografia minorile prevede pene severe per chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico coinvolgente minori, anche per via telematica, mentre l'articolo 600-quater.1 estende la tutela anche alla pornografia virtuale realizzata utilizzando immagini di minori.
L'articolo 414-bis del codice penale punisce l'istigazione a pratiche di pedofilia e
pedopornografia, prevedendo la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per
chiunque pubblicamente istiga a commettere delitti in danno di minorenni, anche
attraverso qualsiasi forma di espressione digitale.
La tutela dell'identità digitale e la riservatezza
La protezione dell'identità digitale rappresenta un elemento fondamentale nella lotta al
cyberbullismo femminile. L'articolo 52 del Codice della privacy prevede la possibilità per
l'interessato di chiedere che sia apposta un'annotazione volta a precludere l'indicazione
delle generalità in caso di riproduzione di sentenze o provvedimenti, con particolare
attenzione alle persone offese da atti di violenza sessuale.
L'articolo 734-bis del codice penale punisce specificamente la divulgazione delle
generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, prevedendo l'arresto da tre a sei mesi per chi divulga tali informazioni senza il consenso della vittima.
Le misure cautelari e la protezione immediata
La tutela delle vittime di cyberbullismo femminile richiede strumenti di protezione
immediata ed efficace. La recente riforma introdotta dalla legge n. 168/2023 ha reso
obbligatoria l'applicazione del braccialetto elettronico nelle misure cautelari del divieto di
avvicinamento, eliminando la precedente facoltatività. Come chiarito dalla Cassazione
penale con sentenza n. 2480/2025, tale prescrizione "rappresenta un sacrificio
relativamente sostenibile per l'indagato a fronte dell'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, in ossequio anche al criterio di priorità enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne".
La falsificazione delle comunicazioni digitali
Un aspetto tecnico ma fondamentale riguarda la falsificazione delle comunicazioni digitali.
L'articolo 617-sexies del codice penale punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o
sopprime il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, prevedendo la
reclusione da uno a quattro anni.
Questa disposizione assume particolare rilevanza nel contrasto al cyberbullismo, in
quanto spesso gli aggressori manipolano conversazioni o creano false comunicazioni per
danneggiare la reputazione delle vittime o per giustificare le proprie condotte aggressive.
La valutazione delle prove e l'attendibilità delle dichiarazioni
Un aspetto cruciale nella repressione del cyberbullismo femminile riguarda la valutazione delle prove e l'attendibilità delle dichiarazioni delle vittime. La Cassazione penale con sentenza n. 45488/2023 ha stabilito che "le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto".
La sentenza del Tribunale penale di Ferrara n. 113/2020 ha chiarito che "la prosecuzione
della relazione sentimentale dopo l'episodio di violenza non esclude la configurabilità del
reato, quando la vittima si trova in una condizione di soggezione psicologica verso
l'autore", evidenziando la complessità delle dinamiche relazionali che caratterizzano
spesso questi fenomeni.
La prevenzione attraverso l'educazione digitale
La repressione, per quanto necessaria e sempre più efficace, non può essere l'unica
risposta al cyberbullismo femminile. È indispensabile sviluppare strategie preventive che
agiscano sulle cause culturali del fenomeno, promuovendo una cultura digitale rispettosa dei diritti fondamentali e della parità di genere.
L'educazione digitale deve diventare parte integrante dei percorsi formativi, insegnando
non solo l'uso consapevole delle tecnologie ma anche il rispetto della dignità altrui
nell'ambiente online. È necessario sviluppare programmi educativi specifici che affrontino le dinamiche di genere nel cyberspazio, sensibilizzando sui rischi specifici che le donne e le ragazze affrontano online.
La prevenzione deve coinvolgere tutti gli attori del sistema: scuole, famiglie, istituzioni,
piattaforme digitali e società civile. Solo attraverso un approccio sistemico è possibile
creare una cultura digitale che valorizzi la diversità e contrasti ogni forma di
discriminazione e violenza di genere.
Il ruolo delle piattaforme digitali: responsabilità e collaborazione
Un aspetto cruciale nella lotta al cyberbullismo femminile è rappresentato dalla
responsabilità delle piattaforme digitali. Sebbene la normativa italiana preveda già alcuni
obblighi di collaborazione, è necessario rafforzare ulteriormente questo aspetto,
sviluppando protocolli specifici per la gestione dei contenuti lesivi e per la protezione delle vittime.
Le piattaforme dovrebbero implementare sistemi di intelligenza artificiale per
l'identificazione precoce di contenuti potenzialmente lesivi, sviluppare procedure
semplificate per la segnalazione e la rimozione rapida di materiale offensivo, e collaborare attivamente con le autorità giudiziarie per l'identificazione degli autori di reati.
È inoltre fondamentale che le piattaforme adottino politiche di trasparenza sui propri
algoritmi e sui criteri utilizzati per la moderazione dei contenuti, garantendo che non si
creino discriminazioni di genere o bias che possano amplificare fenomeni di cyberbullismo femminile.
Le prospettive future: innovazione tecnologica e tutela dei diritti
Il diritto dell'internet nell'epoca dell'emergenza deve evolversi verso forme sempre più
sofisticate di tutela, sfruttando le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica.
L'intelligenza artificiale e gli algoritmi di machine learning possono essere utilizzati per
identificare precocemente contenuti potenzialmente lesivi, mentre la blockchain può
garantire l'integrità delle prove digitali nei procedimenti giudiziari.
Tuttavia, l'innovazione tecnologica deve sempre essere bilanciata con la tutela dei diritti
fondamentali. Come stabilito dall'articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica deve salvaguardare "i diritti
costituzionalmente garantiti di libertà di comunicazione, segretezza delle comunicazioni e libertà di iniziativa economica".
Verso un nuovo paradigma di tutela integrata
Il cyberbullismo al femminile richiede un nuovo paradigma di tutela che superi la
tradizionale dicotomia tra diritto penale e diritto civile, integrando strumenti amministrativi, misure cautelari innovative e forme di giustizia riparativa. È necessario sviluppare procedure d'urgenza per la rimozione immediata di contenuti lesivi, meccanismi di risarcimento del danno che tengano conto della specificità del pregiudizio digitale, e forme di supporto psicologico e sociale per le vittime.
La sfida è complessa ma non impossibile. Il diritto ha sempre saputo adattarsi alle
trasformazioni sociali e tecnologiche, e anche in questo caso può fornire risposte efficaci,
purché sia sostenuto da una volontà politica chiara e da una consapevolezza sociale diffusa.
La dimensione internazionale e la cooperazione giudiziaria
Il carattere transnazionale del cyberbullismo richiede un rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale.
È necessario sviluppare protocolli di collaborazione più efficaci tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi, semplificare le procedure di rogatoria internazionale per i reati commessi online, e armonizzare le normative nazionali per garantire una tutela uniforme delle vittime.
L'Unione Europea sta lavorando in questa direzione con il Digital Services Act e il Digital
Markets Act, che introducono nuovi obblighi per le piattaforme digitali e rafforzano la tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente online. È fondamentale che l'Italia continui a svolgere un ruolo di leadership in questo processo, contribuendo allo sviluppo di standard internazionali sempre più elevati.
La formazione degli operatori del diritto
Un aspetto spesso trascurato ma fondamentale riguarda la formazione degli operatori del diritto. Magistrati, avvocati, forze dell'ordine e operatori sociali devono essere
adeguatamente formati per comprendere le specificità del cyberbullismo femminile, le
dinamiche tecnologiche sottostanti e gli strumenti giuridici disponibili per contrastarli.
È necessario sviluppare programmi formativi specialistici che affrontino non solo gli aspetti tecnico-giuridici ma anche quelli psicologici e sociologici del fenomeno, sensibilizzando gli operatori sulle particolari vulnerabilità delle vittime e sulle modalità più efficaci per supportarle nel percorso di denuncia e di recupero.
Il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia
Per garantire l'efficacia delle misure adottate, è fondamentale sviluppare sistemi di
monitoraggio e valutazione che consentano di misurare l'impatto delle politiche di
contrasto al cyberbullismo femminile. È necessario raccogliere dati disaggregati per
genere sui reati commessi online, monitorare l'evoluzione dei fenomeni e valutare
l'efficacia degli strumenti normativi e delle misure preventive adottate.
Questi dati devono essere utilizzati per orientare le politiche future, identificare le aree di
maggiore criticità e sviluppare interventi sempre più mirati ed efficaci. Solo attraverso un
approccio evidence-based è possibile costruire strategie di contrasto realmente efficaci.
Conclusioni: verso una società digitale più giusta e inclusiva
Il cyberbullismo al femminile rappresenta una delle manifestazioni più insidiose della
violenza di genere nell'era digitale, un fenomeno che richiede una risposta articolata e
multidisciplinare da parte di tutto il sistema giuridico e sociale. La normativa italiana, pur
presentando ancora alcune lacune, rappresenta uno dei sistemi più avanzati a livello
europeo, offrendo strumenti di tutela sia repressivi che preventivi.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha sviluppato orientamenti consolidati che
chiariscono i contorni applicativi delle norme, contribuendo a costruire un corpus di principi sempre più definito e coerente. Tuttavia, la rapidità dell'evoluzione tecnologica richiede un costante aggiornamento degli strumenti giuridici e delle strategie di contrasto.
La risposta giuridica deve essere necessariamente articolata, combinando strumenti
repressivi efficaci con strategie preventive innovative. Non basta punire i comportamenti
lesivi: è necessario agire sulle cause culturali del fenomeno, promuovendo una cultura
digitale rispettosa della dignità umana e dell'uguaglianza di genere.
Il cammino verso una rete più sicura e rispettosa passa attraverso la collaborazione tra
tutti gli attori coinvolti: legislatori, magistrati, avvocati, piattaforme digitali, educatori,
operatori sociali e cittadini. Solo insieme possiamo costruire un ambiente digitale in cui la
tecnologia sia al servizio della dignità umana e dell'uguaglianza di genere, dove le donne
e le ragazze possano esprimersi liberamente senza temere aggressioni o ritorsioni.
La sfida è aperta e il diritto ha il dovere di essere all'altezza di questa responsabilità
storica.
Proteggere le donne e le ragazze nel mondo connesso non è solo una questione
di giustizia individuale, ma un imperativo per la costruzione di una società digitale più
giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti fondamentali di tutti.
L'emergenza digitale ci ha mostrato quanto sia urgente questa sfida, ma ci ha anche
fornito gli strumenti per affrontarla. Sta a noi, operatori del diritto e cittadini consapevoli,
utilizzare questi strumenti con saggezza e determinazione, per costruire un futuro digitale in cui la tecnologia sia davvero al servizio dell'umanità e non della sua oppressione.
Il cyberbullismo al femminile può e deve essere sconfitto.
Il diritto, con la sua capacità di evolversi e adattarsi, può fornire le armi necessarie per questa battaglia. Ma la vittoria finale dipenderà dalla nostra capacità di agire insieme, con coraggio e determinazione, per costruire un mondo digitale più giusto per tutti.
Grazie per l'attenzione.



Commenti